Un tema cruciale nella vita di ogni impresa a controllo familiare è quello del passaggio generazionale, anche per i non semplicissimi aspetti giuridici che esso presenta.
Prima della L. 55/2006, l’ordinamento italiano statuiva il divieto di stipula dei patti successori con la conseguente impossibilità giuridica per l’imprenditore di assegnare l’azienda, fintanto che egli era ancora in vita, ad uno o più discendenti ritenuti idonei alla conduzione della stessa.
Con il recepimento della raccomandazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 93/2 del 28.03.1998, l’ordinamento italiano ha progressivamente introdotto norme agevolative aventi ad oggetto il trasferimento dei comparti aziendali ai discendenti, culminate con la L. 55/2006 che consentiva all’imprenditore di stipulare con i propri familiari accordi diretti ad attribuire la titolarità della propria azienda o partecipazione societaria facilitando il passaggio generazionale.
Il patto di famiglia si inserisce in questo contesto permettendo all’imprenditore di regolare il passaggio nella titolarità e conseguentemente nella gestione dell’azienda, a favore di uno o più discendenti considerati idonei, da ricercare all’interno del proprio asse ereditario, assicurando così, che il nuovo titolare subentri senza lo spettro di una possibile rivendicazione, da parte di altri legittimari, che possa mettere a repentaglio la sopravvivenza dell’azienda stessa.
Allo stesso tempo, il patto di famiglia tutelerà anche i diritti patrimoniali degli altri legittimari, attuali o futuri, attraverso la garanzia della loro quota di legittima.
Proprio in riferimento ai legittimari non assegnatari, l’art. 768-quater, del Codice civile stabilisce che gli assegnatari dell’azienda (o delle partecipazioni societarie) sono tenuti a liquidare la quota di legittima spettante, tranne in caso di rinuncia totale o parziale da parte dei legittimari stessi, mediante il pagamento di una somma corrispondente al valore stabilito dal contratto in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 536 e seguenti, del Codice civile.
In definitiva il patto di famiglia ha lo scopo di disciplinare preventivamente i rapporti successori per il trasferimento diretto dell’azienda o di partecipazioni sociali di controllo. Occorre fare attenzione al requisito del controllo che può riferirsi soltanto ad almeno il 50,01%. La norma sull’argomento resta vaga, ma lo spirito del legislatore non poteva che essere quello di assicurare continuità nella gestione aziendale affidandola a persone ritenute idonee o, comunque, più idonee. Giurisprudenza e dottrina autorevole confermano questo orientamento.
Dal punto di vista delle imposte dirette, il patto di famiglia giova della previsione contenuta nell’art. 58 Tuir in materia di trasferimento di azienda per causa di morte o a titolo gratuito: il ché lo caratterizza per una sostanziale neutralità. Con riferimento all’imposizione indiretta invece, i trasferimenti oggetto del patto di famiglia, inquadrati come liberalità a favore dei discendenti, sono assoggettati all’imposta sulle successioni e donazioni e non a quella di registro. Tale esenzione, nel caso di partecipazioni in società di capitali, è condizionata da un lato al trasferimento del pacchetto di controllo nel rispetto dell’art. 2359 c. 1, n. 1, del Codice civile e dall’altro dalla prosecuzione, da parte del beneficiario, dell’esercizio dell’attività d’impresa o della detenzione del controllo per almeno 5 anni dalla data del trasferimento.
In un Paese che negli ultimi anni inizia a registrare il fisiologico avvicendamento delle generazioni alla guida delle piccole e medie imprese, lo strumento del Patto di famiglia, sostenuto da una consulenza qualificata, volta anche a supportare gli aspetti giuridici e fiscali del ristoro spettante ai legittimari non destinatari del trasferimento dell’azienda o del pacchetto di partecipazioni, diventa, per gli imprenditori, ben più di un istituto giuridico, arrivando a rappresentare un valido strumento in grado di salvaguardare l’azienda, gettando solide basi per il suo rafforzamento in vista delle sfide sempre più impegnative, inevitabili visti gli scenari economici all’orizzonte.